Obbligo formativo ECM - scadenza triennio 2020-2022
Crediti ECM in materia di Radioprotezione
Per il triennio formativo 2020-2022, l’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:
- per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio;
- per gli altri specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio.
Tali percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale.
Il Ministero della Salute, ha specificato che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione sono tenuti alla formazione e all'aggiornamento ECM sulla radioprotezione. Si allega la nota.
Tali crediti possono anche essere conseguiti con l’autoformazione, nel limite massimo del 50% dell’obbligo individuale.
In questi casi, il professionista è tenuto a dichiarare al COGEAPS che l’attività di autoformazione è riferibile alla Radioprotezione, attraverso l’area riservata del sito www.cogeaps.it accessibile tramite SPID.
Resta fermo che il numero complessivo di crediti ECM per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale.
Si comunica che fino al 31 dicembre 2022 è attivo il corso FAD gratuito “La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri”, promosso dalla FNOMCeO, che dà diritto a 8 crediti ECM.
Per maggiori informazioni: https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-aisensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri
Esonero ECM per i pensionati
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell'obbligo ECM professionale per "Pensionamento". La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale www.cogeaps.it accessibile tramite SPID, nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.
Fonti normative
Nota ministero salute: pdf MinsaluteECM (913 KB)
Nota commissione nazionale ECM: pdf Delibera radioprotezione 11 2021 (1.15 MB)